Il procedimento per Decreto Penale di Condanna costituisce procedimento speciale, di natura premiale, di definizione del processo penale.
Le caratteristiche peculiari e fondamentali dell’istituto sono principalmente due:
- l’assenza di un dibattimento e quindi la celebrazione in celerità del giudizio;
- la definizione del processo attraverso l’irrogazione di una sanzione pecuniaria (multa o ammenda).
Gli ulteriori effetti premiali connessi con l’emanazione del Decreto Penale, sono indicati nell’art. 460, comma 5, del vigente Codice di Procedura Penale, che, a tal proposito istituisce “il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
Ne consegue che, in virtù del predetto articolo, esiste la possibilità di far dichiarare l’estinzione del reato.
Riabilitazione Penale è disponibile ad assistere gli interessati, già destinatari in passato di un decreto penale di condanna, per la collazione e la consequenziale presentazione di una istanza finalizzata all’ottenimento della declaratoria di estinzione del reato.