Riabilitazione Penale vanta esperienza nella gestione del delicato settore del diritto penale minorile.
La settorialità della materia, giustificata dal riferimento normativo in dedicato Testo procedurale, è stata pensata dal legislatore per contemperare il non sempre armonico rapporto tra l’esigenza di giustizia statale ed il percorso di crescita del minore.
In tal senso, è accentuata la finalità rieducativa della pena nella misura in cui la pretesa punitiva è subordinata all’interesse-dovere dello Stato al recupero del minore.
Ed infatti, sono previste numerose deroghe rispetto alla procedura penale prevista per gli adulti, ossia:
- la preclusione, nel processo penale minorile, all’esercizio dell’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno;
- l’accollo statale delle spese per interventi sul minore, ivi comprese quelle processuali e per il suo mantenimento in carcere;
- la variegata e pluridisciplinare composizione dell’Organo giudicante (formata da due magistrati togati e da due giudici onorari benemeriti dell’assistenza sociale e selezionati tra cultori della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia);
- la tendenza a “circoscrivere temporalmente”, ove possibile, il processo già nella fase dell’udienza preliminare, e ciò al fine di evitare il protrarsi dell’esperienza processuale penale in danno del minore;
- limitazioni nell’accesso a riti alternativi, per evitare che l’accertamento sulla responsabilità dell’incolpato sia eccessivamente sommario, senza una necessaria indagine approfondita sulla personalità dello stesso;
- l’ampliamento del novero delle cause di estinzione del reato, senza particolari effetti penali conseguenti alla condanna (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ovvero l’istituto del perdono giudiziale);
- maglie più larghe per accedere alla sospensione del processo con messa alla prova, favorendo l’immediato reinserimento e rieducazione del minore;
- sconto sulla pena irrogata dalla condanna per il solo fatto di essere minorenne.