1. Prassi societarie tra gestione di fatto e gestione di diritto:

Le sorti delle compagini societarie sono sovente caratterizzate da susseguirsi di ipotetici avvicendamenti nel ruolo di amministratore.

È parimenti possibile, e quindi non è inusuale, che in capo ad una società, “visura camerale alla mano”, le attribuzioni dei poteri gestori e di legale rappresentanza siano in capo ad amministratore cosiddetto testa di legno.

Sebbene i compiti allo stesso spettanti, siano, di fatto, svolti, “dietro le quinte”, da un altro soggetto.

Tale dirimente situazione, assume chiaramente una particolare importanza nell’ipotesi di sopraggiunta declaratoria di fallimento in capo alla società formalmente, ma non nella sostanza, amministrata.

Ciò ai fini di una concreta individuazione del reale responsabile delle condotte distrattive causanti il dissesto e, per quel che concerne le conseguenze giudiziarie, di una contestazione del reato di bancarotta fraudolenta.

2. Quali sono i rischi?

Per tali casi, tutt’altro che infrequenti, sopraggiunge una duplice problematica, afferente agli aspetti della condotta:

soggettivo, e, quindi, legato alla consapevolezza, in capo all’amministratore formalmente nominato, del danno che determinate operazioni possono arrecare ai creditori;

oggettivo, afferente all’identificazione specifica dell’autore della condotta incriminata.

2.1. Ciò premesso, ai fini di una corretta delimitazione del perimetro normativo della vicenda, appare indefettibile il rintracciare i criteri di imputazione idonei a qualificare la condotta quale potenzialmente distrattiva, in coerenza con gli oramai consolidati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, vale a dire:

– l’oggetto dell’investigazione in ordine alla sussistenza del reato contestato non è costituito dalla consapevolezza del dissesto o dalla sua prevedibilità in concreto in capo all’agente, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori;        

– con riferimento, dunque, all’elemento soggettivo del reato, ovvero al dolo non incide né la finalità né la possibilità di recupero del bene distaccato, essendo sufficiente la consapevolezza, in capo all’agente, della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie.

2. L’individuazione dei suddetti criteri ermeneutici permette di comprendere come possa essere valutata la condotta dell’amministratore di una società le cui operazioni gestorie siano di fatto gestite da altro soggetto.

La posizione assunta anche solo in via formale non esclude la responsabilità per la condotta distrattiva.

In questo senso si deve valutare lo stato della società al momento dell’incarico e come le operazioni effettuate in uscita abbiano impattato sulla solvibilità verso i creditori.

3. L’orientamento della Suprema Corte

Sul punto, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha confermato come, ai fini dell’individuazione della responsabilità penale in capo all’amministratore cosiddetto “testa di legno”, sia sufficiente che un’operazione venga posta in essere con la consapevolezza di poter creare un danno ai creditori, anche qualora tale aspetto psicologico non ne rappresenti il fine ultimo.

3.1. È altresì fondamentale, nell’analisi della vicenda in concreto, la valutazione temporale in ordine ai termini di assunzione della carica apicale, anche solo formale, in seno all’azienda, poiché, se dal quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerge la prova, quantomeno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e della volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento, anche la cosiddetta testa di legno sarà chiamata, con tutte le conseguenze di legge, a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta.

Ed infatti, nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, i segnali d’allarme per ritenere responsabile l’amministratore sono, di fatto, stati individuati:

– nell’aver assunto la carica in un momento in cui la società si trovava in evidente crisi (cosiddetto stato di decozione);

– nell’aver emesso assegni privi di causale in prossimità della dichiarazione di fallimento.

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