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La recente depenalizzazione della condotta dell’albergatore di omessa riscossione / versamento della tassa di soggiorno ha posto problemi in punto di retroattività della novità legislativa: la risposta definitiva arriva dal legislatore.
1. Normativa precedente:
Fino al 19 maggio 2020 l’esercente l’attività recettizia ed alberghiera – con riferimento alla riscossione della tassa di soggiorno dal proprio cliente soggiornante – agiva in qualità di agente contabile, sostituendosi allo Stato (e non al cliente qual sostituto d’imposta) nella riscossione dell’imposta, per poi versarla al medesimo.
Nell’esecuzione dell’adempimento formale, gli veniva pertanto attribuita, in coerenza con la mansione svolta, la qualificazione giuridica dell’incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza, nell’ ipotesi di omesso versamento dell’imposta, dell’attribuzione in capo l’albergatore della responsabilità penale per il grave delitto di peculato, in ordine al quale era prevista una pena detentiva dai 4 ai 10 anni di reclusione.
2. La novità legislativa:
Con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto-rilancio” (D.L. n. 34/2020) e non senza difficoltà ermeneutiche ed interpretative, si è finalmente giunti all’abrogazione del reato, con derubricazione delle condotte contestate o in contestazione in una più mitigata responsabilità amministrativa.
Segnatamente, con l’intervento legislativo è stata di fatto modificata la natura giuridica della posizione dell’albergatore rispetto allo Stato, non più annoverabile quale incaricato alla riscossione, bensì come “co-responsabile” del pagamento dell’imposta di soggiorno unitamente all’ospite della struttura, e con la conseguenza di una cristallizzazione di un principio di solidarietà amministrativa su entrambi i soggetti.
Quale logico corollario, il venire meno della qualifica di incaricato di un pubblico servizio ha comportato l’abolitio criminis del delitto di peculato in capo all’albergatore ovvero gerente la struttura recettizia.
Resta ferma, ad oggi, una mera responsabilità amministrativo/tributaria, con le relative sanzioni esclusivamente pecuniarie.
3. L’intervento chiarificatore del Legislatore:
L’entusiasmo della riforma legislativa è stato, nella fase immediatamente successivo all’entrata in vigore dalla norma, dalla difficoltà di garantire efficacia retroattiva, rispetto alla data del 19 maggio 2020, alla efficacia della Legge, trattandosi di norma, il D.L. n. 34/2020, di natura amministrativo/tributaria, non soggetta al meccanismo della successione di leggi penali nel tempo.
Di qui l’intervento risolutivo dell’Interpretazione Autentica del legislatore e, nello specifico, attraverso l’articolo 5-quinquies del cosiddetto Decreto Fiscale, convertito in legge con l. n. 215/2021 il quale ha definitivamente sancito il carattere retroattivo della nuova disciplina.
4. L’orientamento della Suprema Corte:
La nuova normativa, che abolisce la rilevanza penale della condotta dell’albergatore, si intende applicabile anche alle contestazioni afferenti ad omissioni verificatesi in data antecedente al 19 maggio 2020, come confermato a livello nomofilattico nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione.
In tale pronuncia non si prende solamente atto della retroattività della novella normativa, a favore di tutti gli albergatori accusati di peculato anteriormente al maggio 2020, ma viene anche approfondita, in punto di diritto, la ratio della disposta retroattività di legge, ossia che: “L’intervento da ultimo operato costituisce una scelta discrezionale del legislatore, compiuta all’esito di un bilanciamento di principi ed interessi costituzionalmente protetti (…) che trova giustificazione sul piano della ragionevolezza e della complessiva coerenza dell’ordinamento giuridico nella prospettiva di evitare il rischio di ingiustificate disparità di trattamento nei confronti di persone che svolgono il medesimo tipo di attività”.
Naturalmente, le novità normative e giurisprudenziali sopra riportate incidono in maniera significativa sia con riguardo ai procedimenti penali conclusi con una condanna definitiva nei confronti dell’albergatore, legittimando una riabilitazione penale attraverso la presentazione di un incidente di esecuzione finalizzato alla declaratoria di estinzione del reato e di tutti gli effetti da esso promananti, sia con riguardo ai procedimenti ancora in corso, imponendo un proscioglimento ovvero una sentenza di non doversi procedere “perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato”.