1. La fattispecie

L’articolo 574 del Codice Penale, al primo comma, disciplina e sanziona il delitto di sottrazione di persone incapaci, punendo chiunque sottragga un minore di anni quattordici o un infermo di mente:

  • al genitore esercente la responsabilità genitoriale;
  •  al tutore;
  •  al curatore;
  • a chi ne abbia la vigilanza;

o chiunque lo ritenga contro la volontà dei medesimi.

Si tratta di un reato plurioffensivo, che, in coerenza con le previsioni del legislatore, mira a tutelare non soltanto la responsabilità genitoriale, lesa da coloro che ne rendano impossibile il normale svolgimento, ma anche il diritto del minore a vivere con serenità ed in armonia nel proprio ambiente.

2. La condotta

Da una lettura attenta del dettame normativo è possibile distinguere la configurabilità, chiaramente non simultanea, di due diverse condotte tipiche che rientrano nella sfera di punibilità dell’art. 574, comma I c.p.:

  • l’allontanamento del minore di anni quattordici o dell’infermo di mente dalla sfera di direzione, tutela, cura o custodia senza il consenso del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o custodia.
  • Il trattenimento del minore o dell’infermo di mente al di fuori del luogo in cui dovrebbe vivere, contro la volontà dei suindicati soggetti.

Trattandosi di un reato permanente, per una corretta contestabilità del delitto è necessario che ad un’azione iniziale di sottrazione segua il protrarsi della medesima situazione antigiuridica.

Ancora, affinché si configuri tale fattispecie criminosa è sufficiente la sussistenza del dolo generico, ovverosia la volontà di sottrarre o trattenere un minore o un infermo di mente con la consapevolezza di star agendo in assenza del consenso o contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la custodia o la vigilanza.

3. Il caso concreto

La Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sul tema, in particolare con riguardo al caso di una madre, la quale aveva dapprima impedito al padre di intrattenere una relazione autonoma con il figlio minore e, successivamente, aveva trasferito il bambino a seicento chilometri di distanza contro la volontà dell’altro genitore, privando così il figlio di un rapporto con il padre, e non permettendo a quest’ultimo di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri doveri, subendo altresì il danno della sospensione della responsabilità genitoriale.

4. L’orientamento della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con sentenza della Sesta Sezione Penale, a fronte:

  • della sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro genitore contro la propria volontà per un periodo di tempo significativo;
  • dell’ostacolo alla coltivazione di un legame tra il minore e il padre, impedendo a quest’ultimo l’esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all’affidamento;

ha ritenuto integrato, in capo alla donna, il reato di cui all’art. 574 comma I c.p.

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