1. Fattispecie

La legittima difesa, nel nostro ordinamento, è annoverata tra le cause di giustificazione (o scriminanti) disciplinate dagli articoli 50 e seguenti del Codice Penale.

Le cause di giustificazione si concretizzano in delle situazioni in presenza delle quali una condotta, che altrimenti integrerebbe reato, non acquisisce rilevanza penale, per specifica e motivata decisione legislativa.

Con particolare riguardo per la causa di giustificazione della legittima difesa, la norma di riferimento si rinviene nell’art. 52 c.p., che testualmente statuisce: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

2. I presupposti

Per l’operatività della scriminante della legittima difesa, è necessaria la compresenza di due distinti presupposti:

  • La sussistenza di un’offesa ingiusta che determini un pericolo “attuale” (ossia imminente, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva);
  • L’attuazione di una difesa proporzionata all’offesa (es. non è consentito reagire ad uno schiaffo utilizzando un’arma da fuoco).

3. La legittima difesa putativa

Negli accadimenti sociali può verificarsi la circostanza in cui, in seguito ad un’errata percezione della realtà circostante, un individuo si creda minacciato ed eserciti una contestuale azione difensiva quando, in verità, il pericolo non sussiste ovvero sussiste, ma con portata mitigata.

Si parla, per tali ipotesi, di legittima difesa putativa,disciplinata dall’art. 59 comma IV c.p.

Perché si configuri, e quindi operi, tale causa di giustificazione devono sussistere i medesimi presupposti richiesti per la legittima difesa reale, con la sola ma dirimente differenza che mentre per quest’ultima si richiede la configurabilità di un pericolo reale, nel caso di legittima difesa putativa la situazione di pericolo è erroneamente supposta dall’agente.

Si deve, tuttavia, trattare di un errore scusabile, ossia un errore nel quale sarebbe caduta, verosimilmente, qualsiasi persona, titolare di una discrezionalità e diligenza media, in quella data situazione.

4. Il caso concreto

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso concreto che vedeva imputata un’anziana signora per il delitto di lesioni personali per aver spruzzato della sostanza urticante sul viso e sulla testa del portiere condominiale del proprio stabile, percependo una situazione di pericolo invero inesistente.

In particolare, a presupposto storico della reazione della signora, vi era, soprattutto, una condanna subita dal medesimo portinaio per il reato di atti persecutori (c.d. stalking) a danno di altri residenti dello stabile.

5. L’orientamento della Corte di Cassazione

Ebbene, la Suprema Corte, ha ritenuto giustificabile la condotta dell’imputata, in quanto, analizzando le circostanze preesistenti al fatto (valutazione ex ante) e corrispondenti:

– all’età avanzata della stessa;

– alla superiorità fisica del portinaio;

– alla reiterazione di condotte provocatorie e minacciose di quest’ultimo;

è ragionevole il maturare della convinzione di trovarsi in una condizione di necessità difensiva, seppur non reale, bensì supposta.

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