1. Lo scenario civilistico

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto coniugale, di regola, conseguono, nell’ambito delle relative procedure giudiziali finalizzate alla formalizzazione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, obblighi di natura economica che vedono quali potenziali beneficiari il coniuge più “debole” (dal punto di vista patrimoniale), ovvero la prole.

Gli effetti promananti dal mancato adempimento di tali obblighi non si riducono alla sola sfera civilistica, e quindi alla generazione di una possibile situazione di credito/debito, e ciò dal momento che l’Ordinamento ritiene opportuno tutelare, anche dal punto di vista penalistico, gli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.

2. Lo scenario penalistico

Con tali finalità il Legislatore ha voluto ampliare il novero delle condotte e di tutele già previste dall’art. 570 c.p., il quale si limita a punire la condotta del genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti o al coniuge in maniera generica, rimettendo al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento e la contestuale inflizione della pena di giustizia.

Ed infatti, all’esito dell’introduzione del disposto dell’art. 570 bis c.p., la condotta penalmente rilevante può riguardare anche chiunque ometta di versare, ai figli o all’ex coniuge, l’assegno stabilito in sede civile, a prescindere dalla natura del credito stabilito in sentenza (ovvero nei cosiddetti provvedimenti d’urgenza).

2.1. Può accadere, tuttavia, che il coniuge (genitore) obbligato si trovi nell’impossibilità di soddisfare tanto le statuizioni stabilite dal Giudice civile quanto le spese connesse con proprio personale sostentamento, in ragione dell’attuale sussistenza di una situazione economica precaria.

Naturalmente, al fine di poter adempiere agli obblighi anzidetti, il coniuge (genitore) ha, altresì, l’onere di attivarsi per far fronte a tutte le spese (ad esempio previa ricerca di una nuova od ulteriore attività di lavoro), potendo solamente escludersi la responsabilità penale in ipotesi di impossibilità assoluta ad adempiere agli obblighi di natura civilistica.

3. L’intervento della Corte di Cassazione

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione si è soffermata proprio sull’analisi del concetto di assolutezza, specificandone, in concreto, il significato e la chiave di lettura, e ciò partendo dai principi che sorreggono la norma penale, ossia il principio di offensività (la condotta deve essere offensiva del bene giuridico e non una mera violazione del precetto).

4. I canoni di valutazione della responsabilità penale

La Suprema Corte, quindi, ha ritenuto che per non rispondere penalmente del mancato versamento dell’assegno, non è necessario essere indigenti in forma assoluta, bensì è richiesta una valutazione equilibrata tra gli obblighi imposti dalla legge civile e le peculiarità del caso concreto, tenendo a mente:

– le disponibilità reddituali dell’obbligato;

– il vitto, l’alloggio, e le spese inevitabili per l’espletamento della propria attività lavorativa;

– la solerzia nel reperimento di possibili (anche ulteriori) fonti di reddito;

– il contesto socio-economico di riferimento.

5. La decisione

Pertanto, non risponderà penalmente per l’omesso versamento dei crediti cristallizzati nei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio, il coniuge (ovvero il genitore) che omette di versare l’assegno di mantenimento quando l’adempimento avrebbe come prezzo il non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza.

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