1. Le novità introdotte dalla Riforma:

Accade sovente che una persona, dopo aver subito un processo penale terminato con sentenza di condanna con irrogazione, singola o cumulativa, di una pena pecuniaria, si ritrovi a doverla gestire, anche solo emotivamente, per molti anni, con inevitabili condizionamenti incidenti sulle scelte future proprie e, alle volte, anche altrui.

Si può portare ad esempio l’ipotesi di chi abbia la titolarità di un immobile in comproprietà con altre persone e si veda pignorata la propria quota dall’Agenzia delle Entrate, per intraprese iniziative erariali a garanzia del debito non ancora saldato con la giustizia, con inevitabile condizionamento della libera disponibilità del comproprietario.

1.1. La normativa processualpenalistica di recente introduzione (c.d. Riforma Cartabia) ha inciso in maniera significativa sulle modalità di recupero delle pene pecuniarie.

Con le intenzioni del Legislatore della Novella, lo Stato ha realizzato che, in concreto, a conclusione di taluni procedimenti penali, venivano comminate delle sanzioni pecuniarie (multa o ammenda) quasi mai portate in esecuzione (per mancato pagamento spontaneo del condannato ovvero per gli esiti infausti delle intraprese procedure di recupero).

1.2. Per questa ragione, dagli inizi del corrente 2023, è stata modificata la modalità di esecuzione della pena pecuniaria, previo impulso di un procedimento esecutivo più celere ed efficace, così attuato:

a) il Pubblico Ministero, gerente la fase esecutiva, emette un ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento spontaneo della somma dovuto entro un perentorio perimetro temporale;

b) nello specifico, l’ordine di esecuzione contiene l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita (dal Magistrato di Sorveglianza) nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva.

L’ordine di esecuzione contiene, inoltre, l’avviso al condannato della facoltà di formalizzare, quando non sia già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni dalla notificazione, presso la segreteria del Pubblico Ministero formale istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale.

1.3. Tale novità, tuttavia, trova applicazione solamente con riguardo ai reati commessi in data successiva al 30 dicembre 2022.

2. La gestione del pregresso ante riforma:

Per quanto concerne, dunque, la gestione delle posizioni rimaste giacenti per anni e relative a condanne già definitive (anche o solo) a pena pecuniaria, non si è potuto fare a meno di notare, nell’ultimo periodo, l’avvicendarsi di notifiche ai destinatari di provvedimenti aventi ad oggetto la statuizione assunta dal Magistrato di Sorveglianza competente di conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità.

Tale procedura si attiva d’Ufficio su iniziativa della Magistratura, la quale, a seguito di contatti con l’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’impossibilità di recuperare la somma dal condannato, procede alla conversione della stessa in libertà controllata, attribuendo, in termini di valore, il parametro economico di euro 250,00 per ciascun giorno trascorso sotto tale modalità di controllo.

2.1. In questo senso, l’art. 238 bis del d.p.r. n. 115/2002 prevede: “l’attivazione della procedura di conversione se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente di riscossione, non risulti esperita alcuna attività esecutiva”.

2.2. In particolare, facendo riferimento ad un caso pratico posto all’attenzione del nostro Studio Legale, ci si è trovati nella necessità di dover gestire la notificazione di un provvedimento, e gli esiti dallo stesso promananti, afferente ad una condanna, di circa 20 anni fa, ad una pena pecuniaria di circa 20.000 euro, mai riscossa dallo Stato.

In ragione di ciò, l’Ufficio di Sorveglianza di Roma chiedeva informazioni patrimoniali alla Guardia di Finanza sulle seguenti condizioni patrimoniali del condannato:

  • Domicilio fiscale e residenza;
  • Redditi IVA e situazione economica familiare;
  • Beni mobili/immobile/conservatorie;
  • Banca dati ipotecaria;
  • Atti del registro e negozi giuridici;
  • Società o ditte di cui il soggetto è rappresentante;

Una volta acquisite le informazioni dall’organo accertatore, atte a validare la prognosi di impossibilità del soggetto a provvedere, anche in forma parziale o rateizzata, al pagamento, l’Ufficio di Sorveglianza ha disposto la conversione della sanzione pecuniaria in libertà controllata.

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