Non è insolito che un soggetto, per comprensibili finalità di autotutela, decida di registrare una conversazione tra privati per poterla, eventualmente, esibire come prova in un futuro procedimento in qualità di persona offesa o di accusato.

Differenza tra intercettazione e registrazione

Ebbene, in ossequio alle regole che disciplinano il procedimento penale, è, tuttavia, fondamentale distinguere l’operazione di “intercettazione” di una conversazione da quella di mera “registrazione”, legata alla partecipazione o meno al dialogo da parte di colui che esegue l’operazione.

1.1Per le ipotesi di esecuzione della registrazione da parte di persona non presente attivamente al dialogo, gergalmente definita “intercettazione”, vigono le regole procedimentali, piuttosto stringenti, con riguardo:

– al soggetto attivo legittimato all’attività intercettativa: vale a dire, in via esclusiva la Procura della Repubblica territorialmente competente, sovente con l’ausilio della Polizia giudiziaria;

– alle ipotesi di reato legittimanti l’attività intercettativa: vale a dire solo e soltanto quelli indicati nelle specifiche norme previste dal codice di procedura penale;

– agli strumenti tecnici utilizzabili per l’espletamento dell’attività intercettativa: vale a dire i soli impianti installati e attivi presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, ovvero gli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla Polizia giudiziaria.

1.2.Per le ipotesi di esecuzione della registrazione da parte di persona, invece, presente attivamente al dialogo, gergalmente definita “registrazione”, ancorché effettuata in via clandestina (ovvero senza preventiva informazione agli interlocutori presenti e comunque coinvolte), ne discerne l’utilizzabilità, ai fini indiziari, ovvero probatori, nell’ambito del giudizio penale.

La posizione della Corte di Cassazione

Infatti, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, il dato tangibile scaturente dalla registrazione, costituisce prova documentale, disciplinata dall’art. 234 c.p.p., a condizione che l’autore abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito alla conversazione registrata.

2. Da quanto sinteticamente rappresentato, emerge pacificamente che chiunque, con ogni mezzo a disposizione, in occasione di qualsivoglia circostanza (potenzialmente) illecita, possa procedere alla registrazione di una conversazione alla quale sia presente e, ove necessario, introdurla nel procedimento penale ai fini dell’accertamento dei fatti.

Compatibilità con la tutela della privacy

Operazione questa che risulta conforme, altresì, al cosiddetto Codice della Privacy, purché si tratti di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

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