Riabilitazione Penale

La revoca della sentenza di condanna per abrogazione della norma incriminatrice o per dichiarata incostituzionalità della stessa

L’articolo 673 del vigente Codice di Procedura Penale prevede la possibilità di ottenere la revoca di una sentenza di condanna passata in giudicato per la successiva abolizione del reato ovvero per una sua dichiarata incostituzionalità.

Ai sensi del menzionato articolo “Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il Giudice dell’Esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.>>.

I “provvedimenti conseguenti” comportano la revoca di tutte le statuizioni accessorie alla sentenza di condanna (quali, ad esempio: la misura della confisca oppure il pagamento delle spese processuali).

Se hai subito una sentenza di condanna o un decreto penale divenuti definitivi per un reato successivamente abrogato è il momento giusto per fare qualcosa!

Riabilitazione Penale dichiara la propria disponibilità ad assistere l’utente nella verifica della natura del reato oggetto, anche parziale, di una sentenza di condanna e se del caso ad ottenerne la cancellazione ai sensi del menzionato art. 673 del vigente Codice di Procedura Penale.

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