Indice
1. La notizia di reato e la presunzione d’innocenza:
Quando la Procura della Repubblica ha notizia della commissione di un reato ha l’obbligo di aprire un fascicolo d’indagine per verificarne la fondatezza.
Questa forma di intervento dovuto porta con sé il rischio che l’infondatezza della cosiddetta notizia di reato venga accertata solo dopo che il soggetto accusato abbia affrontato un lungo processo ed ingenti spese legali.
Per il dichiarato innocente questo impatta, quindi, sia a livello personale che economico;
quanto a quest’ultimo effetto, la legge di bilancio per l’anno 2021 ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti in data successiva al 1° gennaio 2021.
2. L’incidenza degli esiti processuali sull’esercizio del diritto risarcitorio:
In particolare, in ossequio al disposto normativo, hanno diritto all’accesso al Fondo gli imputati assolti con le seguenti formule decisorie, ancorché espresse con la formula dubitativa, ai sensi dell’art. 530, comma II, c.p.p.:
– il fatto non sussiste;
– l’imputato non ha commesso il reato;
– perché il fatto non costituisce reato.
Il rimborso viene riconosciuto anche all’imputato assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, a condizione che la pronuncia non sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione;
3. Limiti al riconoscimento dell’indennizzo:
Costituiscono circostanze ostative al riconoscimento dell’indennizzo:
- l’ammissione dell’imputato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- l’ottenimento, in sentenza, della condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
- il riconosciuto diritto al medesimo al rimborso delle spese legali dall’ente da cui il soggetto dipende.
Lo Stato, inoltre, consente di accedere al Fondo solamente quando il soggetto abbia affrontato delle spese legali per un processo che nella sua totalità non si sarebbe dovuto celebrare.
Per questo motivo alcun indennizzo viene riconosciuto nelle ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per intervenuta prescrizione o per pronunciata amnistia in relazione ad uno dei capi di imputazione.
Il limite massimo del rimborso è di 10.500,00 euro, da corrispondersi a mezzo tre quote annuali di pari importo.
4. Modalità di presentazione della richiesta:
L’istanza può essere presentata tramite lo SPID personale dell’istante, facendo accesso alla piattaforma telematica appositamente istituita dal Ministero della Giustizia, entro il termine perentorio ed essenziale del 31 marzo dell’anno successivo a quello di irrevocabilità, e dunque di passaggio in giudicato, della sentenza.