1. Fattispecie

1.1 Il delitto di violenza sessuale di gruppo (previsto dall’art. 609 octies cod. pen.) è una fattispecie di reato autonoma, contestabile nell’ipotesi di partecipazione, di più persone, al diverso reato di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.).

2. Concetto di partecipazione

Appare in tal senso di preliminare importanza circoscrivere il concetto di partecipazione, al fine di correttamente individuare il perimetro di operatività della norma.

Infatti, fermo restando il principio giuridico della personalità ed individualità della responsabilità penale, motivo per il quale “ognuno risponde delle proprie azioni”, in sede di contestazione all’imputato di consumazione di uno di quei reati classificabili come “plurisoggettivi” (ossia la cui commissione richiede la necessaria partecipazione di più soggetti), può accadere che nel caso in concreto si assumano ruoli diversi nella vicenda, sebbene ma tutti (volti ed utili) alla commissione del medesimo reato.

L’esame del caso in concreto non può dunque prescindere dalla verifica in ordine alla sussistenza, o meno, del medesimo grado di offensività alla condotta di tutti i partecipanti all’atto di violenza sessuale di gruppo, ancorché possa ben accadere che non tutti materialmente compiano l’atto sessuale con la vittima.

3. Tipologie di partecipazione

In tal senso, se nessun dubbio può sorgere in ordine alle condotte di coloro i quali partecipano attivamente alla commissione del fatto, ad esempio, immobilizzando la vittima anche senza compiere l’atto in sé, dei problemi interpretativi possono invece sorgere sulle responsabilità di coloro i quali partecipino solo “moralmente” all’atto, ossia senza sfiorare, in concreto, la persona offesa.

4. La risoluzione della Corte di Cassazione

Ebbene, la tematica del concorso morale nel delitto di violenza sessuale di gruppo è stata oggetto di approfondimento giurisprudenziale da parte della Suprema Corte di Cassazione: in particolare il Tribunale di legittimità è stato chiamato a pronunciarsi con riferimento ad una vicenda che vedeva imputato un soggetto accusato di violenza sessuale di gruppo in ragione del fatto che, durante l’atto compiuto materialmente da altri partecipanti, non si è dissociato dalla condotta altrui, acuendone, semmai, l’intento di usare violenza sulla persona offesa.

Ebbene, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che la realizzazione di un contributo “morale”, da parte del concorrente che non realizza l’azione tipica, purché sia presente sul luogo e nel momento del fatto, costituisce comunque una condotta di “partecipazione” punita direttamente ai sensi dell’art. 609 octies cod. pen.

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