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Reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione

I reati contro il patrimonio, previsti nel Titolo XIII, libro II, del Codice Penale (artt. 624-648 quater c.p.)  mirano a tutelare l’integrità patrimoniale e la proprietà privata della persona offesa, sovente accompagnati dallo specifico intento in capo all’agente di trarre profitto dalla condotta.

Lo scopo lucrativo, così come la lesione del patrimonio altrui (ancorché dello Stato), spesso caratterizza anche i delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Il Legislatore negli ultimi anni ha inasprito le misure attinenti l’accertamento di questi ultimi reati, unitamente al trattamento sanzionatorio ed all’esecuzione della pena per i condannati.

In particolare, per tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione puniti con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, è consentita l’intercettazione in fase investigativa tramite captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (c.d. Trojan horse).

Per i medesimi reati, una volta divenuta definitiva la relativa condanna, è escluso il riconoscimento dei benefici penitenziari comunemente concessi ai condannati, quali, in particolare, l’accesso alle misure alternative alla detenzione in carcere.

In ultimo, ove in sede di sentenza si dovesse ottenere la sospensione condizionale della pena, per questa tipologia di reati il Legislatore ne subordina la concessione al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria equivalente al profitto o al prezzo del reato in favore dell’Amministrazione lesa dalla condotta accertata giudizialmente

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